Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 11/05/1999 n. 152

6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque a eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano all’interno delle zone di rispetto le seguenti strutture o attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5.

7. In assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l’uso umano, individuano e disciplinano, all’interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricaduta della falda;

b) emergenze naturali e artificiali della falda;

c) zone di riserva. Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico

22. Pianificazione del bacino idrico

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. 2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito dall’Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. Le regioni definiscono sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all’Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione e alle autorità di bacino competenti. Le autorità di bacino provvedano a trasmettere i dati in proprio possesso all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente secondo le modalità di cui all’articolo 3 comma 7

4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.

5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall’autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. 6-bis. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell’articolo 4 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.

23. Modifiche al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il secondo comma dell’articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: (omissis)

2. Il comma 1 dell’articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: (omissis)

3. L’articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: (omissis)

4. L’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituito dal seguente: (omissis)

5. E’ soppresso il secondo comma dell’articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell’articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all’articolo 17, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta a un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l’utilizzazione può proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità. 6-bis. I termini previsti dall’articolo 1, comma 4, del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.

7. Il primo comma dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell’articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente: (omissis)

8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora alla scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare a essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l’applicazione di quanto previsto all’articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni a uso idroelettrico di pertinenza dell’Enel, per le quali risulti decorso il termine di 30 anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori 30 anni a far data dall’entrata in vigore del dlgs 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell’ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza di presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.

9. Dopo il terzo comma dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è inserito il seguente: (omissis) 9-bis. Fatta salva l’efficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell’articolo 94 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. 9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, lettera p) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 su proposta del ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per usi domestici, come definiti dall’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l’equilibrio del bilancio idrico di cui all’articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 9-quater. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall’articolo 28, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente: (omissis) 9-quinquies. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è abrogato.

24. Acque minerali naturali e di sorgenti

1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela.

25. Risparmio idrico

1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente: (omissis)

3. All’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, è inserito il seguente: (omissis)

4. All’articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis) 5. Le regioni, sentita le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.

26. Riutilizzo dell'acqua

1. All’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 4, è, in fine, aggiunto il seguente: (omissis)

2. L’articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente: (omissis)

3. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e d’intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità per l’applicazione della riduzione di canone prevista dall’articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi

 

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